Interposizione di manodopera e imprese funebri: appalti leciti, rischi giuridici e soluzioni operative.

Interposizione di manodopera e imprese funebri: appalti leciti, rischi giuridici e soluzioni operative.
Nel contesto dei servizi funebri, caratterizzati da un’ampia articolazione tra attività proprie e servizi affidati a terzi, la questione della interposizione illecita di manodopera rappresenta un nodo critico di rilevanza giuridica, organizzativa e reputazionale.
La complessità della filiera, unita all’assenza di una definizione normativa organica dell’impresa funebre, ha portato negli anni a una moltiplicazione di modelli organizzativi spesso ai limiti della legalità.
Impresa Funebre: un perimetro giuridico ancora incerto
L’attività di onoranze funebri, a oggi, non è oggetto di una definizione normativa univoca.
Il principale riferimento resta il D.P.R. 285/1990, che disciplina in termini igienico-sanitari l’attività mortuaria.
Mancano, tuttavia, elementi definiti in ambito civilistico, fiscale o previdenziale.
Secondo l’art. 2082 c.c., è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi.
In questo senso, l’impresa funebre eroga prevalentemente servizi, che però si articolano in una molteplicità di attività:
- vendita di beni (cofani, imbottiture, fiori);
- noleggio di mezzi e attrezzature;
- intermediazione per pratiche amministrative;
- servizi di trasporto salma e movimentazione del feretro (necroforaggio);
- servizi accessori (stampa epigrafi, allestimento camere ardenti, etc.).
Non di rado, molte imprese esternalizzano una o più di queste fasi, instaurando rapporti con altri operatori specializzati.
È in questo contesto che si pone il problema del corretto inquadramento dei rapporti contrattuali, in particolare laddove si ricorra a manodopera fornita da terzi.
Interposizione di manodopera e imprese funebri: quando l’appalto diventa interposizione illecita
L’interposizione illecita di manodopera è vietata oggi non più dalla Legge 1369/1960 (abrogata), ma dalla normativa successiva, in particolare:
- D.Lgs. 276/2003 (artt. 4-5-6-27-29);
- Art. 18 del D.Lgs. 81/2015, che ne conferma la disciplina.
L’attuale assetto normativo distingue l’appalto di servizi lecito dalla somministrazione abusiva di lavoro, vietata se posta in essere da soggetti privi delle necessarie autorizzazioni (art. 18, comma 2, D.Lgs. 276/2003).
Secondo la giurisprudenza, un appalto è lecito solo quando l’appaltatore:
- dispone di autonoma organizzazione di mezzi e personale;
- gestisce in proprio i lavoratori, senza ingerenze del committente;
- si assume il rischio d’impresa;
- fornisce un risultato produttivo autonomo (Cass. Civ. 30.05.2001, n. 7362; Cass. Civ. 25.06.2001, n. 8643).
Al contrario, si configura un’interposizione illecita quando il personale impiegato:
- opera sotto la direzione e il controllo dell’impresa committente;
- è assoggettato alle regole interne dell’impresa funebre (turni, ferie, compiti);
- utilizza mezzi e risorse dell’appaltante, senza alcuna autonomia.
Interposizione di manodopera e imprese funebri: esempi pratici
ESEMPIO 1 – IL NECROFORO “APPALTATO” MA DIRETTO DAL COMMITTENTE
L’impresa A organizza un funerale e commissiona all’impresa B la fornitura di quattro necrofori.
Questi ultimi si presentano sul posto indossando divise di A, seguono le indicazioni del responsabile A, rispettano gli orari fissati da A.
Risultato: rischio elevato di interposizione illecita.
L’impresa B è solo formalmente appaltatrice, ma in sostanza fornisce manodopera priva di autonomia, sotto la direzione del committente.
ESEMPIO 2 – IL TRASPORTO ESEGUITO CON MEZZI DEL COMMITTENTE
L’impresa A fornisce l’autofunebre e si affida all’impresa B per l’autista. L’autista è dipendente di B, ma guida il mezzo di A e si coordina con il personale interno di A.
Presunzione di appalto fittizio ai sensi dell’art. 29, comma 3-bis del D.Lgs. 276/2003 (utilizzo di attrezzature del committente): l’onere della prova di un’organizzazione autonoma ricade sull’appaltatore.
ESEMPIO 3 – APPALTO LECITO DI SERVIZI ACCESSORI
L’impresa A incarica la ditta B di curare la realizzazione di composizioni floreali e l’allestimento della camera ardente.
B gestisce il proprio personale, trasporta i materiali con mezzi propri, fattura il servizio in base a listino autonomo.
Appalto lecito: attività con risultato produttivo autonomo, rischio e organizzazione propria.
Le responsabilità e le sanzioni
Nel caso di interposizione illecita, le conseguenze possono essere gravi:
- trasformazione del rapporto di lavoro: i lavoratori si considerano dipendenti a tutti gli effetti dell’impresa utilizzatrice (art. 27 D.Lgs. 276/2003);
- sanzioni amministrative e penali;
- responsabilità solidale per obblighi retributivi e contributivi (art. 29 D.Lgs. 276/2003).
Inoltre, l’iscrizione agli albi comunali delle imprese funebri (detto anche accreditamento), prevista in molte normative regionali (es. Regione Piemonte, L.R. 15/2011 e Regolamento 7/R/2012), può essere compromessa da irregolarità gravi nei rapporti di lavoro.
Come evitare il rischio di interposizione
Per operare in sicurezza giuridica, le imprese funebri devono:
✔ Prediligere appalti reali, con partner dotati di struttura e mezzi propri;
✔ Formalizzare i contratti di appalto, specificando autonomia, risultato e durata;
✔ Evitare la direzione o il coordinamento del personale dell’appaltatore;
✔ Utilizzare solo soggetti autorizzati per la somministrazione di manodopera (agenzie ex art. 4 D.Lgs. 276/2003), ove possibile e nei limiti previsti dal CCNL di categoria;
✔ Evitare contratti generici o verbali che espongono a rischi interpretativi.
Nel settore funebre, dove la qualità del servizio dipende dalla coesione di più figure operative, è essenziale che le imprese strutturino i rapporti di collaborazione in modo conforme alla legge.
Un appalto ben impostato, con partner affidabili e autonomia gestionale, consente non solo di offrire un servizio dignitoso e rispettoso, ma anche di tutelare l’impresa da sanzioni e contenziosi.
La corretta gestione delle risorse esterne è, oggi più che mai, una responsabilità manageriale e giuridica imprescindibile.
Davide Montrucchio*
Interposizione di manodopera e imprese funebri: appalti leciti, rischi giuridici e soluzioni operative.
Nel contesto dei servizi funebri, caratterizzati da un’ampia articolazione tra attività proprie e servizi affidati a terzi, la questione della interposizione illecita di manodopera rappresenta un nodo critico di rilevanza giuridica, organizzativa e reputazionale.
La complessità della filiera, unita all’assenza di una definizione normativa organica dell’impresa funebre, ha portato negli anni a una moltiplicazione di modelli organizzativi spesso ai limiti della legalità.
Impresa Funebre: un perimetro giuridico ancora incerto
L’attività di onoranze funebri, a oggi, non è oggetto di una definizione normativa univoca.
Il principale riferimento resta il D.P.R. 285/1990, che disciplina in termini igienico-sanitari l’attività mortuaria.
Mancano, tuttavia, elementi definiti in ambito civilistico, fiscale o previdenziale.
Secondo l’art. 2082 c.c., è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi.
In questo senso, l’impresa funebre eroga prevalentemente servizi, che però si articolano in una molteplicità di attività:
- vendita di beni (cofani, imbottiture, fiori);
- noleggio di mezzi e attrezzature;
- intermediazione per pratiche amministrative;
- servizi di trasporto salma e movimentazione del feretro (necroforaggio);
- servizi accessori (stampa epigrafi, allestimento camere ardenti, etc.).
Non di rado, molte imprese esternalizzano una o più di queste fasi, instaurando rapporti con altri operatori specializzati.
È in questo contesto che si pone il problema del corretto inquadramento dei rapporti contrattuali, in particolare laddove si ricorra a manodopera fornita da terzi.
Interposizione di manodopera e imprese funebri: quando l’appalto diventa interposizione illecita
L’interposizione illecita di manodopera è vietata oggi non più dalla Legge 1369/1960 (abrogata), ma dalla normativa successiva, in particolare:
- D.Lgs. 276/2003 (artt. 4-5-6-27-29);
- Art. 18 del D.Lgs. 81/2015, che ne conferma la disciplina.
L’attuale assetto normativo distingue l’appalto di servizi lecito dalla somministrazione abusiva di lavoro, vietata se posta in essere da soggetti privi delle necessarie autorizzazioni (art. 18, comma 2, D.Lgs. 276/2003).
Secondo la giurisprudenza, un appalto è lecito solo quando l’appaltatore:
- dispone di autonoma organizzazione di mezzi e personale;
- gestisce in proprio i lavoratori, senza ingerenze del committente;
- si assume il rischio d’impresa;
- fornisce un risultato produttivo autonomo (Cass. Civ. 30.05.2001, n. 7362; Cass. Civ. 25.06.2001, n. 8643).
Al contrario, si configura un’interposizione illecita quando il personale impiegato:
- opera sotto la direzione e il controllo dell’impresa committente;
- è assoggettato alle regole interne dell’impresa funebre (turni, ferie, compiti);
- utilizza mezzi e risorse dell’appaltante, senza alcuna autonomia.
Interposizione di manodopera e imprese funebri: esempi pratici
ESEMPIO 1 – IL NECROFORO “APPALTATO” MA DIRETTO DAL COMMITTENTE
L’impresa A organizza un funerale e commissiona all’impresa B la fornitura di quattro necrofori.
Questi ultimi si presentano sul posto indossando divise di A, seguono le indicazioni del responsabile A, rispettano gli orari fissati da A.
Risultato: rischio elevato di interposizione illecita.
L’impresa B è solo formalmente appaltatrice, ma in sostanza fornisce manodopera priva di autonomia, sotto la direzione del committente.
ESEMPIO 2 – IL TRASPORTO ESEGUITO CON MEZZI DEL COMMITTENTE
L’impresa A fornisce l’autofunebre e si affida all’impresa B per l’autista. L’autista è dipendente di B, ma guida il mezzo di A e si coordina con il personale interno di A.
Presunzione di appalto fittizio ai sensi dell’art. 29, comma 3-bis del D.Lgs. 276/2003 (utilizzo di attrezzature del committente): l’onere della prova di un’organizzazione autonoma ricade sull’appaltatore.
ESEMPIO 3 – APPALTO LECITO DI SERVIZI ACCESSORI
L’impresa A incarica la ditta B di curare la realizzazione di composizioni floreali e l’allestimento della camera ardente.
B gestisce il proprio personale, trasporta i materiali con mezzi propri, fattura il servizio in base a listino autonomo.
Appalto lecito: attività con risultato produttivo autonomo, rischio e organizzazione propria.
Le responsabilità e le sanzioni
Nel caso di interposizione illecita, le conseguenze possono essere gravi:
- trasformazione del rapporto di lavoro: i lavoratori si considerano dipendenti a tutti gli effetti dell’impresa utilizzatrice (art. 27 D.Lgs. 276/2003);
- sanzioni amministrative e penali;
- responsabilità solidale per obblighi retributivi e contributivi (art. 29 D.Lgs. 276/2003).
Inoltre, l’iscrizione agli albi comunali delle imprese funebri (detto anche accreditamento), prevista in molte normative regionali (es. Regione Piemonte, L.R. 15/2011 e Regolamento 7/R/2012), può essere compromessa da irregolarità gravi nei rapporti di lavoro.
Come evitare il rischio di interposizione
Per operare in sicurezza giuridica, le imprese funebri devono:
✔ Prediligere appalti reali, con partner dotati di struttura e mezzi propri;
✔ Formalizzare i contratti di appalto, specificando autonomia, risultato e durata;
✔ Evitare la direzione o il coordinamento del personale dell’appaltatore;
✔ Utilizzare solo soggetti autorizzati per la somministrazione di manodopera (agenzie ex art. 4 D.Lgs. 276/2003), ove possibile e nei limiti previsti dal CCNL di categoria;
✔ Evitare contratti generici o verbali che espongono a rischi interpretativi.
Nel settore funebre, dove la qualità del servizio dipende dalla coesione di più figure operative, è essenziale che le imprese strutturino i rapporti di collaborazione in modo conforme alla legge.
Un appalto ben impostato, con partner affidabili e autonomia gestionale, consente non solo di offrire un servizio dignitoso e rispettoso, ma anche di tutelare l’impresa da sanzioni e contenziosi.
La corretta gestione delle risorse esterne è, oggi più che mai, una responsabilità manageriale e giuridica imprescindibile.
Davide Montrucchio*
















































































