Firenze, vittoria del Comune sulla gestione del Tempio Crematorio.

Firenze, vittoria del Comune sulla gestione del Tempio Crematorio. Il Consiglio di Stato respinge la revocazione della revocazione: la sentenza che chiude una lunga battaglia legale.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è espresso sul ricorso n. 7431/2024 presentato dalla Società per la Cremazione APS (Socrem).
La società aveva chiesto la revocazione della sentenza n. 1664/2024, con cui era stato dichiarato inammissibile un precedente ricorso.
Il nuovo pronunciamento conferma la posizione del Comune di Firenze e della Crematorio di Firenze S.p.A., sancendo l’impossibilità di proporre una “revocazione della revocazione”, se non in casi eccezionali previsti dalla legge.
Le origini della controversia
La vicenda trae origine da una concessione storica.
Il Tempio Crematorio di Firenze, infatti, era stato affidato a Socrem nel lontano 1884.
Con deliberazioni del Consiglio comunale del 2011 e 2012 e con un provvedimento del 9 giugno 2020, il Comune ordinava la cessazione dell’attività crematoria e l’acquisizione del Tempio al patrimonio comunale.
Socrem si oppose sostenendo che la concessione fosse ancora valida, nonostante l’entrata in vigore dell’art. 6, comma 2, della legge n. 130/2001, che ha introdotto nuovi requisiti per la gestione dei servizi crematori pubblici.
I passaggi processuali precedenti
Il primo ricorso di Socrem era stato respinto nel 2022 con sentenza n. 5447.
Successivamente, la società aveva tentato la via della revocazione, sostenendo che vi fossero errori di fatto nella valutazione degli atti.
Il Consiglio di Stato, però, con sentenza n. 1664/2024, aveva dichiarato inammissibile la richiesta, chiarendo che non si trattava di errori materiali ma di questioni di diritto.
La nuova decisione: ricorso inammissibile
Nel giudizio più recente, Socrem ha riproposto un’ulteriore revocazione, stavolta contro la sentenza che aveva respinto la precedente.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’art. 107 del Codice del processo amministrativo vieta di impugnare per revocazione una sentenza già emessa in sede di revocazione.
Non essendo emerse eccezioni applicabili, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La sentenza: spese a carico di Socrem
Oltre al rigetto del ricorso, la sentenza ha stabilito che Socrem debba pagare le spese processuali al Comune di Firenze e alla Crematorio di Firenze S.p.A.
L’importo è stato quantificato in 10.000 euro per ciascuna parte, oltre accessori di legge.
Significato giuridico della sentenza
La pronuncia consolida un principio di rilievo nel diritto amministrativo:
non è possibile proporre una “revocazione della revocazione” al di fuori dei ristretti casi previsti dalla normativa.
La decisione rafforza la certezza giuridica e la stabilità delle sentenze in materia di concessioni pubbliche, chiudendo di fatto una disputa pluridecennale sulla gestione del Tempio Crematorio di Firenze.
Firenze, vittoria del Comune sulla gestione del Tempio Crematorio. Il Consiglio di Stato respinge la revocazione della revocazione: la sentenza che chiude una lunga battaglia legale.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è espresso sul ricorso n. 7431/2024 presentato dalla Società per la Cremazione APS (Socrem).
La società aveva chiesto la revocazione della sentenza n. 1664/2024, con cui era stato dichiarato inammissibile un precedente ricorso.
Il nuovo pronunciamento conferma la posizione del Comune di Firenze e della Crematorio di Firenze S.p.A., sancendo l’impossibilità di proporre una “revocazione della revocazione”, se non in casi eccezionali previsti dalla legge.
Le origini della controversia
La vicenda trae origine da una concessione storica.
Il Tempio Crematorio di Firenze, infatti, era stato affidato a Socrem nel lontano 1884.
Con deliberazioni del Consiglio comunale del 2011 e 2012 e con un provvedimento del 9 giugno 2020, il Comune ordinava la cessazione dell’attività crematoria e l’acquisizione del Tempio al patrimonio comunale.
Socrem si oppose sostenendo che la concessione fosse ancora valida, nonostante l’entrata in vigore dell’art. 6, comma 2, della legge n. 130/2001, che ha introdotto nuovi requisiti per la gestione dei servizi crematori pubblici.
I passaggi processuali precedenti
Il primo ricorso di Socrem era stato respinto nel 2022 con sentenza n. 5447.
Successivamente, la società aveva tentato la via della revocazione, sostenendo che vi fossero errori di fatto nella valutazione degli atti.
Il Consiglio di Stato, però, con sentenza n. 1664/2024, aveva dichiarato inammissibile la richiesta, chiarendo che non si trattava di errori materiali ma di questioni di diritto.
La nuova decisione: ricorso inammissibile
Nel giudizio più recente, Socrem ha riproposto un’ulteriore revocazione, stavolta contro la sentenza che aveva respinto la precedente.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’art. 107 del Codice del processo amministrativo vieta di impugnare per revocazione una sentenza già emessa in sede di revocazione.
Non essendo emerse eccezioni applicabili, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La sentenza: spese a carico di Socrem
Oltre al rigetto del ricorso, la sentenza ha stabilito che Socrem debba pagare le spese processuali al Comune di Firenze e alla Crematorio di Firenze S.p.A.
L’importo è stato quantificato in 10.000 euro per ciascuna parte, oltre accessori di legge.
Significato giuridico della sentenza
La pronuncia consolida un principio di rilievo nel diritto amministrativo:
non è possibile proporre una “revocazione della revocazione” al di fuori dei ristretti casi previsti dalla normativa.
La decisione rafforza la certezza giuridica e la stabilità delle sentenze in materia di concessioni pubbliche, chiudendo di fatto una disputa pluridecennale sulla gestione del Tempio Crematorio di Firenze.


















































































