Ambulanze e Imprese Funebri in Calabria: la Corte Costituzionale boccia la legge regionale.

Ambulanze e Imprese Funebri: la sentenza che cambia le regole in Calabria
Una pronuncia destinata a fare giurisprudenza: con la sentenza n. 62 depositata il 29 aprile 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma regionale calabrese che vietava alle imprese funebri di esercitare il servizio di ambulanza.
Nel mirino, l’articolo 7, comma 4, della legge regionale 48/2019, così come modificato nel 2023 dalla legge regionale n. 38.
Il dispositivo legislativo, che impediva alle aziende funebri di operare anche nel trasporto sanitario, è stato ritenuto in contrasto con i principi costituzionali di libertà d’impresa e concorrenza.
La posizione di FunerCalabria: “Basta confusione normativa”
A commentare la decisione è Giuseppe Triolo, presidente di FunerCalabria, che sottolinea come la Corte abbia ristabilito chiarezza e correttezza interpretativa:
“La Consulta ha riconosciuto che l’autorizzazione per il servizio ambulanza NCC di tipo B spetta ai Comuni, non alla Regione. E che le imprese funebri, fuori dal perimetro del SSR, possono esercitare legittimamente tale attività.”
Non è quindi necessario, per le agenzie che operano fuori dal Servizio Sanitario Regionale, il rispetto di requisiti pensati per ambiti sanitari pubblici, come la presenza di un direttore sanitario o l’iscrizione al SSR.
Ambulanze e Imprese Funebri: ambiti pubblici e libertà privata
La Corte ha tracciato un confine netto:
- Se si opera nell’ambito pubblico e si accede a fondi o convenzioni del SSR, valgono regole stringenti.
- Se si agisce nel mercato privato, vige la libertà d’impresa garantita dalla Costituzione.
Questo significa che le imprese funebri possono gestire servizi ambulanza, purché non coinvolti in attività convenzionate con il sistema sanitario pubblico, come il 118, elisoccorso o postazioni sanitarie SSR.
Un monito alle Regioni e un appello al dialogo
La questione è stata sollevata dal TAR Calabria e difesa in Corte dall’avvocato Annamaria Esposito per conto di una nota agenzia funebre calabrese.
La Corte ha accolto le obiezioni, sottolineando l’invasione di campo nella competenza statale esclusiva in materia di concorrenza (art. 117, Cost.), e ribadendo che le normative regionali non possono limitare arbitrariamente l’attività economica privata.
Triolo conclude:
“Ora ci aspettiamo una revisione della legge regionale e un tavolo di confronto con la Regione Calabria. L’obiettivo deve essere uno solo: tutelare le imprese locali e offrire servizi migliori ai cittadini.”
Ambulanze e Imprese Funebri: la sentenza che cambia le regole in Calabria
Una pronuncia destinata a fare giurisprudenza: con la sentenza n. 62 depositata il 29 aprile 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma regionale calabrese che vietava alle imprese funebri di esercitare il servizio di ambulanza.
Nel mirino, l’articolo 7, comma 4, della legge regionale 48/2019, così come modificato nel 2023 dalla legge regionale n. 38.
Il dispositivo legislativo, che impediva alle aziende funebri di operare anche nel trasporto sanitario, è stato ritenuto in contrasto con i principi costituzionali di libertà d’impresa e concorrenza.
La posizione di FunerCalabria: “Basta confusione normativa”
A commentare la decisione è Giuseppe Triolo, presidente di FunerCalabria, che sottolinea come la Corte abbia ristabilito chiarezza e correttezza interpretativa:
“La Consulta ha riconosciuto che l’autorizzazione per il servizio ambulanza NCC di tipo B spetta ai Comuni, non alla Regione. E che le imprese funebri, fuori dal perimetro del SSR, possono esercitare legittimamente tale attività.”
Non è quindi necessario, per le agenzie che operano fuori dal Servizio Sanitario Regionale, il rispetto di requisiti pensati per ambiti sanitari pubblici, come la presenza di un direttore sanitario o l’iscrizione al SSR.
Ambulanze e Imprese Funebri: ambiti pubblici e libertà privata
La Corte ha tracciato un confine netto:
- Se si opera nell’ambito pubblico e si accede a fondi o convenzioni del SSR, valgono regole stringenti.
- Se si agisce nel mercato privato, vige la libertà d’impresa garantita dalla Costituzione.
Questo significa che le imprese funebri possono gestire servizi ambulanza, purché non coinvolti in attività convenzionate con il sistema sanitario pubblico, come il 118, elisoccorso o postazioni sanitarie SSR.
Un monito alle Regioni e un appello al dialogo
La questione è stata sollevata dal TAR Calabria e difesa in Corte dall’avvocato Annamaria Esposito per conto di una nota agenzia funebre calabrese.
La Corte ha accolto le obiezioni, sottolineando l’invasione di campo nella competenza statale esclusiva in materia di concorrenza (art. 117, Cost.), e ribadendo che le normative regionali non possono limitare arbitrariamente l’attività economica privata.
Triolo conclude:
“Ora ci aspettiamo una revisione della legge regionale e un tavolo di confronto con la Regione Calabria. L’obiettivo deve essere uno solo: tutelare le imprese locali e offrire servizi migliori ai cittadini.”
















































































