Il Contratto Collettivo per il personale delle imprese funebri.

26 Maggio 2025 - 07:30--Normative-

Rinnovato il Contratto per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività funebre. L’ipotesi di Accordo ha durata quadriennale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

Il 20 maggio 2025, Feniof (Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri), con il supporto del Settore Lavoro di Confcommercio e le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, ha sottoscritto l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese funebri.

Il contratto, scaduto il 31 dicembre 2024, avrà una durata quadriennale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028. Con l’Ipotesi di Accordo di rinnovo vengono modificati e innovati numerosi istituti, sia di carattere economico che normativo.

In questo focus verranno analizzate le principali novità del rinnovo contrattuale.


Questi i punti salienti dell’accordo:

  • Contrattazione collettiva: i due livelli previsti
  • Aumenti retributivi dal 2025 al 2028: le nuove tabelle
  • Parità di genere, molestie e congedi per vittime di violenza
  • Causali di assunzione con contratto a tempo determinato e lavoro stagionale
  • Inquadramento del personale, inserito un nuovo profilo professionale
  • Lavoro domenicale e reperibilità
  • Permessi matrimoniali e per studenti
  • Malattia
  • Congedi parentali e novità su genitorialità
  • Assistenza sanitaria integrativa, bilateralità e normativa Quadri
  • Sicurezza sul lavoro e attività usuranti nel settore funebre

    Contrattazione collettiva: i due livelli previsti

    Sono stati confermati i principi di articolazione degli assetti contrattuali su due livelli: il CCNL e il secondo livello di contrattazione (territoriale o aziendale che sono alternative fra loro e non sovrapponibili).

    Entrambi devono rispettare i criteri stabiliti nei vigenti accordi interconfederali con conseguente obbligo di applicazione del contratto collettivo di lavoro di II livello, ove esistente.

    Aumenti retributivi dal 2025 al 2028: le nuove tabelle

    Il rinnovo del CCNL ha disposto un aumento a regime pari a 200 euro al IV livello di riferimento. Di seguito la tabella con le trance e le rispettive ricorrenze.

    Livellidecorrenza
    1/8/2025
    decorrenza
    1/8/2026
    decorrenza
    1/9/2027
    decorrenza
    1/10/2028
    totale
    1€ 46,18€ 76,97€ 76,97€ 107,76€ 307,88
    2€ 38,75€ 64,58€ 64,58€ 90,41€ 258,32
    3€ 33,44€ 55,73€ 55,73€ 78,02€ 222,92
    4s€ 31,86€ 53,10€ 53,10€ 74,33€ 212,39
    4€ 30,00€ 50,00€ 50,00€ 70,00€ 200,00
    5€ 26,55€ 44,25€ 44,25€ 61,95€ 177

    Seguono invece le nuove tabelle retributive con i relativi minimi per gli anni 2025-2028

    Minimi contrattuali da agosto 2025
    LivelliPaga baseContingenza + EDRTotale mensile
    1€ 1.715,45€ 538,76€ 2.254,21
    2€ 1.439,22€ 532,52€ 1.971,74
    3€ 1.241,98€ 528,15€ 1.770,13
    4s€ 1.183,33€ 525,93€ 1.709,26
    4€ 1.114,32€ 525,88€ 1.640,20
    5€ 986,14€ 523,13€ 1.509,27

     

    Minimi contrattuali da agosto 2026
    LivelliPaga baseContingenza + EDRTotale mensile
    1€ 1.792,43€ 538,76€ 2.331,19
    2€ 1.503,80€ 532,52€ 2.036,32
    3€ 1.297,70€ 528,15€ 1.825,85
    4s€ 1.236,42€ 525,93€ 1.762,35
    4€ 1.164,32€ 525,88€ 1.690,20
    5€ 1030,39€ 523,13€ 1.553,52

     

    Minimi contrattuali da agosto 2027
    LivelliPaga baseContingenza + EDRTotale mensile
    1€ 1.869,40€ 538,76€ 2.408,16
    2€ 1.568,37€ 532,52€ 2.100,89
    3€ 1.353,43€ 528,15€ 1.881,58
    4s€ 1.289,52€ 525,93€ 1.815,45
    4€ 1.214,32€ 525,88€ 1.740,20
    5€ 1.074,64€ 523,13€ 1.597,77

     

    Minimi contrattuali da agosto 2028
    LivelliPaga baseContingenza + EDRTotale mensile
    1€ 1.977,16€ 538,76€ 2.515,92
    2€ 1.658,78€ 532,52€ 2.191,30
    3€ 1.431,45€ 528,15€ 1.959,60
    4s€ 1.363,86€ 525,93€ 1.889,79
    4€ 1.284,32€ 525,88€ 1.810,20
    5€ 1.136,58€ 523,13€ 1.659,71

    Parità di genere, molestie e congedi per vittime di violenza

    L’Accordo di rinnovo introduce importanti novità in materia di tutela contro la violenza di genere e promozione delle pari opportunità.

    Con l’articolo 9 si rafforza il ruolo del Comitato Pari Opportunità, attraverso l’introduzione di nuove azioni strategiche: maggiore diffusione delle informazioni, partecipazione attiva a campagne contro la violenza sulle donne e formazione del personale sugli strumenti disponibili per prevenire violenze e molestie sul lavoro. Il Comitato si occuperà anche della stesura di linee guida per la gestione dei casi di violenza di genere.

    L’articolo 46 riconosce inoltre un congedo retribuito di 60 giorni per le lavoratrici vittime di violenza di genere, in aggiunta a quello già previsto dall’articolo 24 c. 1 del d.lgs. 80/2015.

    L’articolo 8 prevede tra i compiti dell’Osservatorio Nazionale di monitorare l’attuazione della Convenzione ILO n. 190/2019, relativa alle diverse forme di violenza sul lavoro, promuovendo il consolidamento della cultura del rispetto e della valorizzazione delle differenze di genere territoriali ed etniche.

    Infine, in applicazione della legge n. 4/2021, le imprese dovranno includere nel Documento di valutazione dei rischi anche le misure per prevenire violenze, molestie e rischi psicosociali correlati, integrandole nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro.


    Causali di assunzione con contratto a tempo determinato e lavoro stagionale

    Sono diverse le novità che riguardano i contratti a tempo determinato e più in generale la disciplina del mercato del lavoro.

    In base a quanto stabilito dall’art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 e successive modifiche, è possibile inserire specifiche causali nei contratti individuali di lavoro per legittimare l’apposizione di un termine. Il nuovo articolo 12-bis del CCNL prevede infatti che i contratti a tempo determinato possano superare i 12 mesi di durata, fino a un massimo di 36 mesi, a condizione che siano indicate con precisione le motivazioni che ne giustificano la durata prolungata.

    Sono state inoltre definite come causali di legittima apposizione del termine del contratto individuale di lavoro le seguenti condizioni:

    • riduzione impatto ambientale: lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e\o produttivi con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi;
    • digitalizzazione: lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
    • nuove aperture: lavoratori assunti per aperture di nuove unità produttive/operative e ristrutturazioni nel periodo massimo di 36 mesi a partire dal giorno della nuova apertura o nel periodo massimo di 36 mesi nella fase di ristrutturazione di unità. In tal caso, come previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, saranno esclusi dai limiti percentuali solamente i rapporti di lavoro instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura;
    • incremento temporaneo: lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei conseguenti all’ottenimento di incarichi/commesse/appalti per l’impresa funebre di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 36 mesi;
    • fusione/aggregazione/acquisizione di imprese funebri per i primi 36 mesi dall’avvio della nuova attività, aggregazione o fusione;
    • necessità derivanti dall’intensificazione dell’attività lavorativa qualora non sia possibile sopperire con il normale organico.

    L’ampia casistica di causali consente di andare incontro alle esigenze di flessibilità delle imprese funebri.

    È stata poi stabilita la durata del periodo di prova dei contratti a tempo determinato recependo così le disposizioni del c.d. “Collegato Lavoro” (L. 13 dicembre 2024, n. 203).

    L’art. 12 bis prevede che la durata sia pari ad un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata non potrà essere inferiore a due giorni né superiore a quindici, per i rapporti di lavoro con durata fino a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli con durata superiore ai sei mesi e inferiore a dodici.

    Considerando l’andamento stagionale dei decessi, che registra picchi nei mesi estivi e invernali, sono state confermate tutte le disposizioni sul lavoro stagionale. È quindi possibile effettuare assunzioni con contratti a tempo determinato, secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, nei periodi compresi tra il 1° novembre e il 28 febbraio (29 febbraio negli anni bisestili) e tra il 1° giugno e il 31 agosto.

    Inquadramento del personale, inserito un nuovo profilo professionale

    Nell’ambito del V livello di inquadramento del personale è stata inserito un nuovo profilo professionale: “i movimentatori manuali del feretro sigillato”, per i quali non è prevista una particolare preparazione e formazione specifica. È stato poi stabilito di costituire un’apposita commissione tecnica di confronto sugli aggiornamenti del sistema classificatorio. L’inserimento della figura del cosiddetto “spallatore” permetterà alle imprese di fare ricorso a lavoratori per i quali non è prevista un’apposita formazione specifica e il cui compito è destinato alla movimentazione manuale del feretro già sigillato.

    Questa è stata una delle richieste della parte datoriale per andare incontro all’esigenze delle imprese nella ricerca di figure di questo tipo, sempre più rare da trovare nel mercato del lavoro.

    Lavoro domenicale e reperibilità

    L’indennità del lavoro domenicale è stata innalzata da 4,65 euro a 6,15 a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto.

    È stato inoltre posto un importante chiarimento normativo riguardo la reperibilità, prassi molto diffusa nel settore funebre e oggetto di interpretazioni discordanti. Si è stabilito che, in base all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003, il tempo che intercorre tra la chiamata e l’inizio dell’attività lavorativa non è considerato orario di lavoro effettivo. Quindi, il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro non rientra nell’orario lavorativo.

    Permessi matrimoniali e per studenti

    Un altro importante chiarimento normativo riguarda il congedo matrimoniale: l’Accordo di rinnovo specifica che i 15 giorni spettanti sono di calendario e non lavorativi.

    Sono anche stati previsti 12 giorni di permessi per i lavoratori studenti finalizzati al conseguimento del diploma di laurea.

    Malattia

    La norma contrattuale nel confermare la misura dell’indennità di malattia per le assenze dal primo al 180° giorno, ha previsto che l’integrazione dell’indennità Inps dovrà raggiungere il 70% della retribuzione per i periodi di malattia dal 181° giorno al 270°.

    Inoltre, per tutelare ulteriormente le categorie di lavoratori con grado di invalidità superiore al 67%, è stato previsto il prolungamento del periodo di conservazione del posto fino a 18 mesi nell’arco dei 36 mesi consecutivi.

    Congedi parentali e novità su genitorialità

    L’articolo 44 sulla genitorialità è stato adeguato alle nuove disposizioni normative del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151.

    È stata anche recepita contrattualmente la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire dei 10 giorni di congedo obbligatorio ai sensi dell’art. 27 bis del suddetto d.lgs..Assistenza sanitaria integrativa, bilateralità e normativa Quadri

    In maniera analoga a quanto fatto in altri CCNL, sono stati rafforzati gli elementi di welfare e bilateralità prevedendo, a decorrere dal 1° luglio 2025, un aumento pari a 3 euro a carico del datore di lavoro quale contributo obbligatorio a favore di Fondo Est per l’assistenza sanitaria integrativa.

    Sono state, inoltre, previste delle dichiarazioni di intenti riguardanti la valorizzazione dell’apporto dei Quadri, sempre più presenti nelle imprese strutturate del settore: da un lato con l’obiettivo di realizzare adeguati investimenti formativi tramite Quadrifor e dall’altro con Quas per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa.

    Sicurezza sul lavoro e attività usuranti nel settore funebre

    In attuazione degli articoli 167 e 168 del D.Lgs. 81/2008, in tema di movimentazione manuale dei carichi (MMC), è stato previsto l’obbligo di adottare misure organizzative e strumenti adeguati per prevenire i rischi legati a operazioni ripetitive e ad alta frequenza, riducendo così l’esposizione dei lavoratori a patologie da sovraccarico biomeccanico. Tali misure devono essere integrate con quanto stabilito dall’allegato XXXIII del medesimo decreto e accompagnate da percorsi continuativi di informazione, formazione e addestramento.

    Inoltre, nell’ambito dell’avviso comune sulle attività particolarmente usuranti (art. 2 del decreto interministeriale del 19 maggio 1999), le Parti hanno condiviso di includere anche le mansioni degli impiegati addetti all’organizzazione dei servizi funebri, sia diurni che notturni, tra quelle considerate usuranti.

    fonte: confcommercio.it

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Il Contratto Collettivo per il personale delle imprese funebri.
26 Maggio 2025 - 07:30--Normative-

Rinnovato il Contratto per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività funebre. L’ipotesi di Accordo ha durata quadriennale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

Il 20 maggio 2025, Feniof (Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri), con il supporto del Settore Lavoro di Confcommercio e le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, ha sottoscritto l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese funebri.

Il contratto, scaduto il 31 dicembre 2024, avrà una durata quadriennale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028. Con l’Ipotesi di Accordo di rinnovo vengono modificati e innovati numerosi istituti, sia di carattere economico che normativo.

In questo focus verranno analizzate le principali novità del rinnovo contrattuale.


Questi i punti salienti dell’accordo:

  • Contrattazione collettiva: i due livelli previsti
  • Aumenti retributivi dal 2025 al 2028: le nuove tabelle
  • Parità di genere, molestie e congedi per vittime di violenza
  • Causali di assunzione con contratto a tempo determinato e lavoro stagionale
  • Inquadramento del personale, inserito un nuovo profilo professionale
  • Lavoro domenicale e reperibilità
  • Permessi matrimoniali e per studenti
  • Malattia
  • Congedi parentali e novità su genitorialità
  • Assistenza sanitaria integrativa, bilateralità e normativa Quadri
  • Sicurezza sul lavoro e attività usuranti nel settore funebre

    Contrattazione collettiva: i due livelli previsti

    Sono stati confermati i principi di articolazione degli assetti contrattuali su due livelli: il CCNL e il secondo livello di contrattazione (territoriale o aziendale che sono alternative fra loro e non sovrapponibili).

    Entrambi devono rispettare i criteri stabiliti nei vigenti accordi interconfederali con conseguente obbligo di applicazione del contratto collettivo di lavoro di II livello, ove esistente.

    Aumenti retributivi dal 2025 al 2028: le nuove tabelle

    Il rinnovo del CCNL ha disposto un aumento a regime pari a 200 euro al IV livello di riferimento. Di seguito la tabella con le trance e le rispettive ricorrenze.

    Livellidecorrenza
    1/8/2025
    decorrenza
    1/8/2026
    decorrenza
    1/9/2027
    decorrenza
    1/10/2028
    totale
    1€ 46,18€ 76,97€ 76,97€ 107,76€ 307,88
    2€ 38,75€ 64,58€ 64,58€ 90,41€ 258,32
    3€ 33,44€ 55,73€ 55,73€ 78,02€ 222,92
    4s€ 31,86€ 53,10€ 53,10€ 74,33€ 212,39
    4€ 30,00€ 50,00€ 50,00€ 70,00€ 200,00
    5€ 26,55€ 44,25€ 44,25€ 61,95€ 177

    Seguono invece le nuove tabelle retributive con i relativi minimi per gli anni 2025-2028

    Minimi contrattuali da agosto 2025
    LivelliPaga baseContingenza + EDRTotale mensile
    1€ 1.715,45€ 538,76€ 2.254,21
    2€ 1.439,22€ 532,52€ 1.971,74
    3€ 1.241,98€ 528,15€ 1.770,13
    4s€ 1.183,33€ 525,93€ 1.709,26
    4€ 1.114,32€ 525,88€ 1.640,20
    5€ 986,14€ 523,13€ 1.509,27

     

    Minimi contrattuali da agosto 2026
    LivelliPaga baseContingenza + EDRTotale mensile
    1€ 1.792,43€ 538,76€ 2.331,19
    2€ 1.503,80€ 532,52€ 2.036,32
    3€ 1.297,70€ 528,15€ 1.825,85
    4s€ 1.236,42€ 525,93€ 1.762,35
    4€ 1.164,32€ 525,88€ 1.690,20
    5€ 1030,39€ 523,13€ 1.553,52

     

    Minimi contrattuali da agosto 2027
    LivelliPaga baseContingenza + EDRTotale mensile
    1€ 1.869,40€ 538,76€ 2.408,16
    2€ 1.568,37€ 532,52€ 2.100,89
    3€ 1.353,43€ 528,15€ 1.881,58
    4s€ 1.289,52€ 525,93€ 1.815,45
    4€ 1.214,32€ 525,88€ 1.740,20
    5€ 1.074,64€ 523,13€ 1.597,77

     

    Minimi contrattuali da agosto 2028
    LivelliPaga baseContingenza + EDRTotale mensile
    1€ 1.977,16€ 538,76€ 2.515,92
    2€ 1.658,78€ 532,52€ 2.191,30
    3€ 1.431,45€ 528,15€ 1.959,60
    4s€ 1.363,86€ 525,93€ 1.889,79
    4€ 1.284,32€ 525,88€ 1.810,20
    5€ 1.136,58€ 523,13€ 1.659,71

    Parità di genere, molestie e congedi per vittime di violenza

    L’Accordo di rinnovo introduce importanti novità in materia di tutela contro la violenza di genere e promozione delle pari opportunità.

    Con l’articolo 9 si rafforza il ruolo del Comitato Pari Opportunità, attraverso l’introduzione di nuove azioni strategiche: maggiore diffusione delle informazioni, partecipazione attiva a campagne contro la violenza sulle donne e formazione del personale sugli strumenti disponibili per prevenire violenze e molestie sul lavoro. Il Comitato si occuperà anche della stesura di linee guida per la gestione dei casi di violenza di genere.

    L’articolo 46 riconosce inoltre un congedo retribuito di 60 giorni per le lavoratrici vittime di violenza di genere, in aggiunta a quello già previsto dall’articolo 24 c. 1 del d.lgs. 80/2015.

    L’articolo 8 prevede tra i compiti dell’Osservatorio Nazionale di monitorare l’attuazione della Convenzione ILO n. 190/2019, relativa alle diverse forme di violenza sul lavoro, promuovendo il consolidamento della cultura del rispetto e della valorizzazione delle differenze di genere territoriali ed etniche.

    Infine, in applicazione della legge n. 4/2021, le imprese dovranno includere nel Documento di valutazione dei rischi anche le misure per prevenire violenze, molestie e rischi psicosociali correlati, integrandole nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro.


    Causali di assunzione con contratto a tempo determinato e lavoro stagionale

    Sono diverse le novità che riguardano i contratti a tempo determinato e più in generale la disciplina del mercato del lavoro.

    In base a quanto stabilito dall’art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 e successive modifiche, è possibile inserire specifiche causali nei contratti individuali di lavoro per legittimare l’apposizione di un termine. Il nuovo articolo 12-bis del CCNL prevede infatti che i contratti a tempo determinato possano superare i 12 mesi di durata, fino a un massimo di 36 mesi, a condizione che siano indicate con precisione le motivazioni che ne giustificano la durata prolungata.

    Sono state inoltre definite come causali di legittima apposizione del termine del contratto individuale di lavoro le seguenti condizioni:

    • riduzione impatto ambientale: lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e\o produttivi con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi;
    • digitalizzazione: lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
    • nuove aperture: lavoratori assunti per aperture di nuove unità produttive/operative e ristrutturazioni nel periodo massimo di 36 mesi a partire dal giorno della nuova apertura o nel periodo massimo di 36 mesi nella fase di ristrutturazione di unità. In tal caso, come previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, saranno esclusi dai limiti percentuali solamente i rapporti di lavoro instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura;
    • incremento temporaneo: lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei conseguenti all’ottenimento di incarichi/commesse/appalti per l’impresa funebre di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 36 mesi;
    • fusione/aggregazione/acquisizione di imprese funebri per i primi 36 mesi dall’avvio della nuova attività, aggregazione o fusione;
    • necessità derivanti dall’intensificazione dell’attività lavorativa qualora non sia possibile sopperire con il normale organico.

    L’ampia casistica di causali consente di andare incontro alle esigenze di flessibilità delle imprese funebri.

    È stata poi stabilita la durata del periodo di prova dei contratti a tempo determinato recependo così le disposizioni del c.d. “Collegato Lavoro” (L. 13 dicembre 2024, n. 203).

    L’art. 12 bis prevede che la durata sia pari ad un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata non potrà essere inferiore a due giorni né superiore a quindici, per i rapporti di lavoro con durata fino a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli con durata superiore ai sei mesi e inferiore a dodici.

    Considerando l’andamento stagionale dei decessi, che registra picchi nei mesi estivi e invernali, sono state confermate tutte le disposizioni sul lavoro stagionale. È quindi possibile effettuare assunzioni con contratti a tempo determinato, secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, nei periodi compresi tra il 1° novembre e il 28 febbraio (29 febbraio negli anni bisestili) e tra il 1° giugno e il 31 agosto.

    Inquadramento del personale, inserito un nuovo profilo professionale

    Nell’ambito del V livello di inquadramento del personale è stata inserito un nuovo profilo professionale: “i movimentatori manuali del feretro sigillato”, per i quali non è prevista una particolare preparazione e formazione specifica. È stato poi stabilito di costituire un’apposita commissione tecnica di confronto sugli aggiornamenti del sistema classificatorio. L’inserimento della figura del cosiddetto “spallatore” permetterà alle imprese di fare ricorso a lavoratori per i quali non è prevista un’apposita formazione specifica e il cui compito è destinato alla movimentazione manuale del feretro già sigillato.

    Questa è stata una delle richieste della parte datoriale per andare incontro all’esigenze delle imprese nella ricerca di figure di questo tipo, sempre più rare da trovare nel mercato del lavoro.

    Lavoro domenicale e reperibilità

    L’indennità del lavoro domenicale è stata innalzata da 4,65 euro a 6,15 a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto.

    È stato inoltre posto un importante chiarimento normativo riguardo la reperibilità, prassi molto diffusa nel settore funebre e oggetto di interpretazioni discordanti. Si è stabilito che, in base all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003, il tempo che intercorre tra la chiamata e l’inizio dell’attività lavorativa non è considerato orario di lavoro effettivo. Quindi, il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro non rientra nell’orario lavorativo.

    Permessi matrimoniali e per studenti

    Un altro importante chiarimento normativo riguarda il congedo matrimoniale: l’Accordo di rinnovo specifica che i 15 giorni spettanti sono di calendario e non lavorativi.

    Sono anche stati previsti 12 giorni di permessi per i lavoratori studenti finalizzati al conseguimento del diploma di laurea.

    Malattia

    La norma contrattuale nel confermare la misura dell’indennità di malattia per le assenze dal primo al 180° giorno, ha previsto che l’integrazione dell’indennità Inps dovrà raggiungere il 70% della retribuzione per i periodi di malattia dal 181° giorno al 270°.

    Inoltre, per tutelare ulteriormente le categorie di lavoratori con grado di invalidità superiore al 67%, è stato previsto il prolungamento del periodo di conservazione del posto fino a 18 mesi nell’arco dei 36 mesi consecutivi.

    Congedi parentali e novità su genitorialità

    L’articolo 44 sulla genitorialità è stato adeguato alle nuove disposizioni normative del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151.

    È stata anche recepita contrattualmente la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire dei 10 giorni di congedo obbligatorio ai sensi dell’art. 27 bis del suddetto d.lgs..Assistenza sanitaria integrativa, bilateralità e normativa Quadri

    In maniera analoga a quanto fatto in altri CCNL, sono stati rafforzati gli elementi di welfare e bilateralità prevedendo, a decorrere dal 1° luglio 2025, un aumento pari a 3 euro a carico del datore di lavoro quale contributo obbligatorio a favore di Fondo Est per l’assistenza sanitaria integrativa.

    Sono state, inoltre, previste delle dichiarazioni di intenti riguardanti la valorizzazione dell’apporto dei Quadri, sempre più presenti nelle imprese strutturate del settore: da un lato con l’obiettivo di realizzare adeguati investimenti formativi tramite Quadrifor e dall’altro con Quas per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa.

    Sicurezza sul lavoro e attività usuranti nel settore funebre

    In attuazione degli articoli 167 e 168 del D.Lgs. 81/2008, in tema di movimentazione manuale dei carichi (MMC), è stato previsto l’obbligo di adottare misure organizzative e strumenti adeguati per prevenire i rischi legati a operazioni ripetitive e ad alta frequenza, riducendo così l’esposizione dei lavoratori a patologie da sovraccarico biomeccanico. Tali misure devono essere integrate con quanto stabilito dall’allegato XXXIII del medesimo decreto e accompagnate da percorsi continuativi di informazione, formazione e addestramento.

    Inoltre, nell’ambito dell’avviso comune sulle attività particolarmente usuranti (art. 2 del decreto interministeriale del 19 maggio 1999), le Parti hanno condiviso di includere anche le mansioni degli impiegati addetti all’organizzazione dei servizi funebri, sia diurni che notturni, tra quelle considerate usuranti.

    fonte: confcommercio.it

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