Regione Lombardia: custodia ed esposizione salme nelle chiese.

LA REGIONE LOMBARDIA INTERVIENE CIRCA LA RICHIESTA DI 62 SINDACI LOMBARDI DI CONSENTIRE LA CUSTODIA ED ESPOSIZIONE SALME NELLE CHIESE E LOCALI ANNESSI
In data 23 luglio 2025, la Regione Lombardia ha risposto alla Comunità Montana Valle Brembana (per conoscenza inviata anche a FENIOF e FEDERCOFIT) in relazione alla richiesta di modifica normativa avanzata da 62 Comuni della Provincia di Bergamo e finalizzata ad includere le chiese tra i luoghi deputati all’osservazione delle salme, nonché alle conseguenti considerazioni presentate dalle due principali Associazioni Nazionali di categoria FENIOF e FEDERCOFIT.
La Regione Lombardia, con nota a firma del Direttore Generale Melazzini, ha convenuto sul-le seguenti considerazioni:
▪ l’attuale legge regionale 33/2009 ed il suo regolamento non prevedono deroghe ai Comuni montani;
▪ l’attuale legge regionale 33/2009 ed il suo regolamento offrono un’ampia gamma di luoghi in cui effettuare l’osservazione delle salme, e segnatamente:
– Abitazione del defunto;
– Abitazione dei familiari;
– Casa Funeraria;
– Struttura sanitaria o sociosanitaria in cui è avvenuto il decesso;
– Obitorio del Comune;
– Deposito di osservazione del Comune;
– Deposito mortuario del Comune.
▪ ogni Comune deve disporre sia di un deposito mortuario che di un obitorio o di un deposito di os-servazione;
▪ il Sindaco può disporre l’osservazione delle salme presso strutture sanitarie o sociosanitarie o presso Case Funerarie;
▪ l’idoneità dei luoghi deputati all’osservazione si deve tradurre nel possesso dei requisiti di cui al DPR 14 Gennaio 1997.
I requisiti di cui deve disporre il servizio mortuario sono “spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di una camera ardente.
In termini di accessibilità devono essere consentite l’entrata e l’uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura; deve, inoltre, essere previsto un accesso dall’esterno per i visitatori”; altresì, “deve essere dotato di locale osservazione/sosta salme, camera ardente, locale preparazione per-sonale, servizi igienici per il personale, servizi igienici per i parenti, sala per onoranze funebri al feretro, deposito materiale”; ed ancora, deve avere requisiti impiantistici.
Pertanto, in sintesi, la proposta avanzata dai Sindaci della Comunità Montana Val Brembana non ha trovato accoglimento ritenendo la Regione Lombardia che l’attuale formulazione della legge regionale offra già un’ampia gamma di luoghi in cui effettuare l’osservazione delle salme.
A questo link l’intervento FENIOF in materia e la risposta ricevuta dalla Regione Lombardia a riguardo:
https://www.feniof.it/wp-content/uploads/2025/07/REGIONE-LOMBARDIA-INTERVENTO-FENIOF-E-RISPOSTA.pdf
LA REGIONE LOMBARDIA INTERVIENE CIRCA LA RICHIESTA DI 62 SINDACI LOMBARDI DI CONSENTIRE LA CUSTODIA ED ESPOSIZIONE SALME NELLE CHIESE E LOCALI ANNESSI
In data 23 luglio 2025, la Regione Lombardia ha risposto alla Comunità Montana Valle Brembana (per conoscenza inviata anche a FENIOF e FEDERCOFIT) in relazione alla richiesta di modifica normativa avanzata da 62 Comuni della Provincia di Bergamo e finalizzata ad includere le chiese tra i luoghi deputati all’osservazione delle salme, nonché alle conseguenti considerazioni presentate dalle due principali Associazioni Nazionali di categoria FENIOF e FEDERCOFIT.
La Regione Lombardia, con nota a firma del Direttore Generale Melazzini, ha convenuto sul-le seguenti considerazioni:
▪ l’attuale legge regionale 33/2009 ed il suo regolamento non prevedono deroghe ai Comuni montani;
▪ l’attuale legge regionale 33/2009 ed il suo regolamento offrono un’ampia gamma di luoghi in cui effettuare l’osservazione delle salme, e segnatamente:
– Abitazione del defunto;
– Abitazione dei familiari;
– Casa Funeraria;
– Struttura sanitaria o sociosanitaria in cui è avvenuto il decesso;
– Obitorio del Comune;
– Deposito di osservazione del Comune;
– Deposito mortuario del Comune.
▪ ogni Comune deve disporre sia di un deposito mortuario che di un obitorio o di un deposito di os-servazione;
▪ il Sindaco può disporre l’osservazione delle salme presso strutture sanitarie o sociosanitarie o presso Case Funerarie;
▪ l’idoneità dei luoghi deputati all’osservazione si deve tradurre nel possesso dei requisiti di cui al DPR 14 Gennaio 1997.
I requisiti di cui deve disporre il servizio mortuario sono “spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di una camera ardente.
In termini di accessibilità devono essere consentite l’entrata e l’uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura; deve, inoltre, essere previsto un accesso dall’esterno per i visitatori”; altresì, “deve essere dotato di locale osservazione/sosta salme, camera ardente, locale preparazione per-sonale, servizi igienici per il personale, servizi igienici per i parenti, sala per onoranze funebri al feretro, deposito materiale”; ed ancora, deve avere requisiti impiantistici.
Pertanto, in sintesi, la proposta avanzata dai Sindaci della Comunità Montana Val Brembana non ha trovato accoglimento ritenendo la Regione Lombardia che l’attuale formulazione della legge regionale offra già un’ampia gamma di luoghi in cui effettuare l’osservazione delle salme.
A questo link l’intervento FENIOF in materia e la risposta ricevuta dalla Regione Lombardia a riguardo:
https://www.feniof.it/wp-content/uploads/2025/07/REGIONE-LOMBARDIA-INTERVENTO-FENIOF-E-RISPOSTA.pdf















































































