Rubrica Tecnica Tossani #06: le poste risarcitorie trasmissibili agli eredi
Danni iure proprio e danni iure successionis
Nel risarcimento per la perdita di un congiunto si distinguono diverse voci di danno non patrimoniale. Finora l’attenzione si è concentrata sui danni riconosciuti iure proprio, cioè quelli spettanti direttamente ai familiari per la sofferenza subita a causa della perdita.
Chi perde una persona cara ha diritto al risarcimento del dolore patito, indipendentemente dagli effetti della successione ereditaria. Questo diritto nasce in capo al singolo familiare e non dipende dall’eredità.
Esistono però poste risarcitorie diverse, meno frequenti e più complesse da individuare. Si tratta di danni che non spettano ai congiunti in quanto tali, ma che entrano prima nel patrimonio del defunto e solo successivamente si trasferiscono agli eredi iure successionis.
L’inabilità temporanea prima del decesso
La prima ipotesi riguarda i casi in cui la morte non sia immediata. Si pensi a una persona investita che sopravvive per settimane o mesi prima di decedere a causa delle lesioni riportate.
Durante il periodo di sopravvivenza, la vittima matura il diritto al risarcimento per l’inabilità temporanea e per la sofferenza fisica subita. Questo diritto entra nel suo patrimonio mentre è ancora in vita.
Se interviene il decesso, la relativa somma viene trasmessa agli eredi. Non si tratta quindi di un danno dei familiari, ma di un credito già acquisito dal defunto.
Il danno morale da lucida percezione della morte
Esiste poi una voce ancora più rara e complessa: il cosiddetto danno morale da lucida percezione della morte, talvolta definito danno “catastrofale”.
Si verifica quando la persona, pur gravemente ferita, rimane cosciente per un certo periodo e comprende l’imminenza della propria fine. In tale condizione può subire una sofferenza morale intensissima, tra le più gravi immaginabili.


























































