Testamento valido anche se il de cuius si è espresso a monosillabi. Chiarimento della Cassazione.

Testamento valido anche se il de cuius si è espresso a monosillabi. Lo ha chiarito la Cassazione, ordinanza n. 9534 depositata oggi, con riguardo al caso di un uomo affetto da un grave deficit motorio ma con capacità integre.
Valido il testamento anche con espressioni non verbali
La Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio in tema di validità del testamento pubblico: anche in presenza di gravi disabilità motorie, la volontà del testatore può ritenersi validamente espressa se manifestata con monosillabi o gesti del capo.
Lo ha affermato la Seconda sezione civile, con l’ordinanza n. 9534 depositata il 7 maggio 2025, respingendo il ricorso dei fratelli di un uomo disabile, che contestavano la validità del testamento redatto da un notaio.
Il caso: deficit motorio ma piena capacità mentale
Il testatore era affetto da un grave deficit motorio, ma conservava intatte le facoltà cognitive e la capacità di intendere e volere.
Durante il procedimento di interdizione, conclusosi con la sola inabilitazione, e anche all’esame diretto del CTU e dei medici curanti, l’uomo era risultato pienamente lucido.
La Corte di Appello di Genova, già in secondo grado, aveva ritenuto valido il testamento, redatto dal notaio in presenza di testimoni, con lettura dell’atto e dichiarazione di approvazione da parte del testatore tramite monosillabi e movimenti del capo.
Le modalità di espressione della volontà
Secondo la Cassazione, tali modalità erano le uniche compatibili con lo stato di salute del testatore.
Il deficit motorio non comprometteva né la capacità di formulare una volontà, né quella di manifestarla in modo intellegibile.
La Corte ha ritenuto che il consenso così espresso fosse pieno e genuino, respingendo le obiezioni circa l’asserita mancanza di una valida dichiarazione di assenso.
I requisiti del testamento pubblico
L’ordinanza ribadisce quanto previsto dall’art. 603 del Codice Civile:
-
la volontà del testatore deve essere espressa alla presenza dei testimoni;
-
deve essere riprodotta per iscritto;
-
l’atto deve essere letto ad alta voce alla presenza del testatore e dei testimoni;
-
devono essere attestate le formalità di legge nella scheda testamentaria.
È ammessa la redazione preventiva della scheda testamentaria da parte del notaio anche in assenza del testatore e dei testimoni, a condizione che, prima della lettura, il testatore manifesti in modo chiaro e consapevole la propria volontà.
Nessuna nullità se nel collegio ci sono giudici onorari
La Suprema Corte si è espressa anche su un ulteriore motivo di ricorso: la presenza di giudici non togati nel collegio della Corte d’Appello.
Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2021, i giudici di legittimità hanno confermato che, fino al 31 ottobre 2025, è temporaneamente tollerabile la presenza di giudici onorari nei collegi.
La Corte ha evidenziato che la riforma della magistratura onoraria, prevista dal D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, prevede una fase transitoria necessaria per garantire la continuità della giurisdizione e ridurre l’arretrato.
Pertanto, le decisioni assunte da collegi con giudici onorari non sono nulle, purché deliberate entro la scadenza fissata.
In sintesi
L’ordinanza n. 9534 del 2025 rappresenta un precedente rilevante per tutti i casi in cui una disabilità fisica impedisce al testatore di esprimersi con mezzi tradizionali.
La Corte ha affermato con chiarezza che ciò che conta è la capacità di intendere e volere e la possibilità di esprimere la volontà in modo intellegibile e non equivoco, anche attraverso gesti o monosillabi.
Laura Persico Pezzino
FONTE: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/
Testamento valido anche se il de cuius si è espresso a monosillabi. Lo ha chiarito la Cassazione, ordinanza n. 9534 depositata oggi, con riguardo al caso di un uomo affetto da un grave deficit motorio ma con capacità integre.
Valido il testamento anche con espressioni non verbali
La Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio in tema di validità del testamento pubblico: anche in presenza di gravi disabilità motorie, la volontà del testatore può ritenersi validamente espressa se manifestata con monosillabi o gesti del capo.
Lo ha affermato la Seconda sezione civile, con l’ordinanza n. 9534 depositata il 7 maggio 2025, respingendo il ricorso dei fratelli di un uomo disabile, che contestavano la validità del testamento redatto da un notaio.
Il caso: deficit motorio ma piena capacità mentale
Il testatore era affetto da un grave deficit motorio, ma conservava intatte le facoltà cognitive e la capacità di intendere e volere.
Durante il procedimento di interdizione, conclusosi con la sola inabilitazione, e anche all’esame diretto del CTU e dei medici curanti, l’uomo era risultato pienamente lucido.
La Corte di Appello di Genova, già in secondo grado, aveva ritenuto valido il testamento, redatto dal notaio in presenza di testimoni, con lettura dell’atto e dichiarazione di approvazione da parte del testatore tramite monosillabi e movimenti del capo.
Le modalità di espressione della volontà
Secondo la Cassazione, tali modalità erano le uniche compatibili con lo stato di salute del testatore.
Il deficit motorio non comprometteva né la capacità di formulare una volontà, né quella di manifestarla in modo intellegibile.
La Corte ha ritenuto che il consenso così espresso fosse pieno e genuino, respingendo le obiezioni circa l’asserita mancanza di una valida dichiarazione di assenso.
I requisiti del testamento pubblico
L’ordinanza ribadisce quanto previsto dall’art. 603 del Codice Civile:
-
la volontà del testatore deve essere espressa alla presenza dei testimoni;
-
deve essere riprodotta per iscritto;
-
l’atto deve essere letto ad alta voce alla presenza del testatore e dei testimoni;
-
devono essere attestate le formalità di legge nella scheda testamentaria.
È ammessa la redazione preventiva della scheda testamentaria da parte del notaio anche in assenza del testatore e dei testimoni, a condizione che, prima della lettura, il testatore manifesti in modo chiaro e consapevole la propria volontà.
Nessuna nullità se nel collegio ci sono giudici onorari
La Suprema Corte si è espressa anche su un ulteriore motivo di ricorso: la presenza di giudici non togati nel collegio della Corte d’Appello.
Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2021, i giudici di legittimità hanno confermato che, fino al 31 ottobre 2025, è temporaneamente tollerabile la presenza di giudici onorari nei collegi.
La Corte ha evidenziato che la riforma della magistratura onoraria, prevista dal D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, prevede una fase transitoria necessaria per garantire la continuità della giurisdizione e ridurre l’arretrato.
Pertanto, le decisioni assunte da collegi con giudici onorari non sono nulle, purché deliberate entro la scadenza fissata.
In sintesi
L’ordinanza n. 9534 del 2025 rappresenta un precedente rilevante per tutti i casi in cui una disabilità fisica impedisce al testatore di esprimersi con mezzi tradizionali.
La Corte ha affermato con chiarezza che ciò che conta è la capacità di intendere e volere e la possibilità di esprimere la volontà in modo intellegibile e non equivoco, anche attraverso gesti o monosillabi.
Laura Persico Pezzino